FAQ (aggiornate il 20 aprile 2026)
1 – D: Le aziende immobiliari possono fare richiesta di agevolazione per progetti ad immobili da locare a terzi?
R: Un intervento con queste caratteristiche è ammissibile unicamente se ricade nel seguente caso.
Un’impresa immobiliare richiede il finanziamento nell’ambito del Fondo Energia perché intende realizzare un intervento su un edificio di proprietà. Tale impresa opera in qualità di locatrice dell’immobile. All’interno dell’edificio opera un’impresa locataria, che non è coinvolta nella domanda di finanziamento, ma che riporta in visura camerale tale immobile come sede o unità locale. In questo caso l’immobile non appare in visura camerale come sede o unità locale dell’impresa richiedente e locatrice. La domanda è comunque ritenuta ammissibile se:
1. L’impresa immobiliare locatrice è intestataria delle utenze energetiche;
2. Nel contratto di locazione (o analogo contratto di disponibilità dell’immobile) è previsto che il canone pagato dall’impresa locataria sia comprensivo dell’importo delle spese energetiche.
2 – D: Gli interventi di efficientamento energetico sono ammissibili anche qualora l’immobile oggetto degli interventi non sia di proprietà della ditta richiedente, bensì in leasing?
R: Gli interventi sono ammissibili se l’impresa richiedente è intestataria delle utenze energetiche interessate da tali interventi.
3 – D: L'obbligo della presentazione della diagnosi energetica sussiste anche per le aziende certificate ISO 50001?
R: Nel caso esposto è possibile procedere presentando in fase di domanda la seguente documentazione:
1. Attestato di certificazione ISO 50001 in corso di validità e valido almeno per il periodo previsto per la realizzazione dell'intervento;
2. Piano di miglioramento del sistema di gestione, che comprenda anche gli interventi per i quale si effettua la domanda di finanziamento nell’ambito del Fondo Energia. All’interno del piano di miglioramento, gli interventi devono essere descritti e quantificati mediante:
a. Stima dell’investimento;
b. Risparmio energetico e flusso di cassa attesi;
c. Indicazione dei tempi di ritorno o altro indicatore di redditività economico-finanziaria;
d. Ipotesi di calcolo assunte.
4 – D: È ammissibile la spesa sostenuta per la rimozione dell’amianto, nel caso di rifacimento della copertura di un immobile?
R: La spesa citata risulta ammissibile limitatamente alla superficie interessata ad un intervento di efficientamento energetico e/o installazione di un impianto fotovoltaico, rientrando nelle seguenti casistiche:
A. Se la spesa si configura come accessoria di un intervento di efficientamento energetico (nel caso di installazione di una nuova copertura coibentata delimitante un ambiente riscaldato), è ammissibile per la sola superficie interessata dall’installazione della coibentazione. In tal caso l’intervento ricade nella tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”. Nel caso in cui l’edificio non sia riscaldato, la spesa è ammissibile solo se abbinata ad un intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, per la sola superficie interessata dall’installazione dei moduli fotovoltaici. In questo caso l’intervento rientra come spesa accessoria nella tipologia B – “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”.
B. Se la spesa si configura come accessoria all’installazione di un impianto fotovoltaico in autoconsumo, la spesa è ammissibile per la sola superficie interessata dall’installazione dei moduli fotovoltaici.
Si precisa che, nel caso in cui il rifacimento della copertura non si configuri come intervento di efficientamento energetico, la spesa per tale intervento potrà essere ammessa a finanziamento solo per l’importo rientrante nel limite del 20%, definito dalle Linee Guida, per gli interventi accessori all’installazione di impianti a fonti rinnovabili per l’autoconsumo.
5 – D: Per quanto concerne gli interventi di smaltimento amianto e rifacimento copertura, quale documentazione tecnica deve essere allegata alla domanda di finanziamento?
R: La documentazione tecnica dipende dalla tipologia di intervento di rifacimento della copertura, e in particolare:
A. Se l’intervento di rifacimento della copertura si configura come intervento di efficienza energetica (è prevista la realizzazione di una copertura coibentata), è necessario che esso sia contenuto e caratterizzato - da un punto di vista tecnico ed economico - all’interno di una Diagnosi Energetica.
B. Se l’intervento di rifacimento della copertura non si configura come intervento di efficienza energetica (non è prevista la realizzazione di una copertura coibentata), esso è ammissibile unicamente come spesa accessoria alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. In questo caso, la spesa ammissibile per il rifacimento della copertura dovrà essere circoscritta alla sola superficie interessata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, fermo restando il limite del 20% di spesa definito dalle Linee Guida per gli interventi accessori all’installazione dell’impianto.
6 – D: Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile la spesa sostenuta per lavori di costruzione in un nuovo edificio o di ampliamento dell’immobile dove l’impresa richiedente svolge la propria attività?
R: Per quanto concerne la tipologia A, non sono ammessi interventi effettuati su un edificio in costruzione, sia che venga realizzato in un’area non precedentemente edificata sia che la costruzione segua una demolizione, né su un ampliamento di un edificio esistente attualmente utilizzato. La non ammissibilità riguarda anche interventi su edifici al grezzo, ossia completi solo per la parte strutturale (ad esempio: fondamenta, muri portanti, tetto, struttura in cemento armato). Gli unici interventi ammissibili a finanziamento del Fondo Energia sono quelli che interessano l’installazione di impianti a energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, quindi di tipologia B. Si veda il punto 7 per ulteriori dettagli.
7 – D: Nell’ambito della tipologia B. “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, è ammissibile la spesa sostenuta per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili su un nuovo edificio o su un ampliamento dell’immobile dove l’impresa richiedente svolge la propria attività?
R: In tali casi gli interventi di installazione di impianti a energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo sono ammissibili unicamente per la sola quota di potenza addizionale a quella minima prevista per Legge. All’interno della documentazione fornita si dovrà fornire evidenza della quota minima di Legge e quella addizionale che si intende installare in termini di potenza dell’impianto e di costi associati. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, ad esempio, l’investimento per cui può essere richiesto il finanziamento è quello relativo alla differenza tra la potenza di progetto e quella minima installabile come obbligo di legge.
8 – D: Nell’ambito della tipologia di intervento B “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, è ammissibile l’implementazione di un impianto fotovoltaico già esistente per portarlo ad autoconsumo?
R: Non è ammissibile l’implementazione di un impianto fotovoltaico già esistente per portarlo ad autoconsumo. Il Fondo Energia finanzia impianti fotovoltaici di nuova installazione, compresi interventi di repowering e revamping (se associato al repowering). Sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria di impianti esistenti.
9 – D: Nell’ambito della tipologia di intervento B. “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, è ammissibile l’investimento per un impianto a biogas? Il beneficiario può cumulare anche la tariffazione incentivante da parte del GSE?
R: Il Fondo Energia finanzia la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui rientrano anche gli impianti a biogas, se realizzati per l’autoconsumo. Per quanto concerne la produzione di energia elettrica, l’autoconsumo dovrà avvenire in modalità diretta mediante impianti a fonte rinnovabile nei quali l’energia elettrica non viene immessa immediatamente nella rete di distribuzione o trasmissione, ma viene prioritariamente e direttamente utilizzata nel luogo di produzione, a servizio dei consumi elettrici dell’impresa. Non sono in alcun caso ammissibili impianti nei quali l’autoconsumo è limitato ai soli servizi ausiliari e di centrale a servizio dell’impianto stesso.
La tariffazione incentivante da parte del GSE è compatibile con il finanziamento del Fondo Energia. In relazione alle condizioni di cumulabilità, si rimanda alle Linee Guida.
10 – D: Sono ammissibili interventi volti all'installazione di impianti di Cogenerazione o Trigenerazione?
R: Tali progetti sono ammissibili unicamente se gli impianti sono “ad Alto Rendimento”. Nella documentazione tecnica è necessario inserire il calcolo del valore atteso del risparmio di energia primaria (PES) – come da requisiti della normativa vigente - a riprova della configurazione “ad Alto Rendimento”. Si precisa che gli impianti di Cogenerazione e Trigenerazione devono essere considerati tra gli interventi di tipologia B – “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”.
11 – D: Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile la sostituzione di un impianto di riscaldamento tradizionale (caldaia a gas) con un impianto a pompa di calore, da utilizzare sia per il riscaldamento che per il raffrescamento?
R: Tendenzialmente l’intervento è ammissibile, in quanto consente di aumentare l’efficienza energetica del sistema in ottica elettrificazione. Se nella configurazione ex ante non era presente il raffrescamento, l’integrazione dell’impianto a pompa di calore porterà ad un incremento dei consumi elettrici ex post, ma anche ad un maggiore comfort termico. Si sottolinea che, al fine di valutare il risparmio di energia primaria, nell’analisi di tale intervento migliorativo in Diagnosi Energetica il calcolo dei consumi ex post dovrà tenere conto sia dei consumi elettrici stimati per il riscaldamento, sia di quelli per il raffrescamento.
12 – D: Un’azienda prevede di effettuare la sostituzione dell’attuale impianto di riscaldamento (caldaia) con l’installazione di un sistema a pompa di calore, che sarà a servizio sia degli ambienti esistenti sia di nuovi ambienti, che verranno realizzati attraverso un ampliamento dell’edificio. Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile l’intero progetto?
R: Come riportato nelle Linee Guida del Fondo Energia, le spese relative ad un ampliamento non possono essere considerate ammissibili a finanziamento. Pertanto, si configurano due diversi scenari:
1. Nel caso in cui si preveda l’installazione di due impianti a pompa di calore separati, uno a servizio degli ambienti esistenti e l’altro dedicato all’ampliamento, le spese ammissibili a finanziamento risulteranno unicamente quelle riconducibili all’impianto a servizio di primi.
2. Nel caso in cui si preveda di installare un unico impianto a pompa di calore a servizio di entrambi gli ambienti, si dovrà rimodulare l’investimento totale sulla base della superficie riscaldata, esplicitando già in domanda tale suddivisione. Sarà ammissibile a finanziamento unicamente la parte di investimento relativa alla superficie afferente agli ambienti esistenti.
13 – D: Nell’ambito della tipologia di intervento B. “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, è ammissibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico su nuove tettoie a copertura dei posti auto di un parcheggio aziendale? In caso affermativo, è ammissibile solo l’investimento per l’impianto fotovoltaico o anche quello relativo alle tettoie?
R: L’intervento di installazione di fotovoltaico su tettoie a copertura dei posti auto è ammissibile, purché l’impianto risponda ai requisiti definiti dalle Linee Guida del Fondo Energia.
Per quanto concerne l’investimento per la realizzazione delle tettoie, tale spesa può essere considerata interamente ammissibile a finanziamento se tali strutture sono assimilabili a pensiline fotovoltaiche, pensate con il duplice fine di proteggere le autovetture e produrre energia rinnovabile. Diversamente, sarà necessario valutare il singolo caso per l’ammissibilità di parte o della totalità della spesa delle nuove tettoie.
14 – D: Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile l’installazione di un impianto a pompa di calore nel proprio capannone, se attualmente non è riscaldato?
R: L’intervento di installazione di un impianto a pompa di calore, per riscaldare ambienti in precedenza non riscaldati, è ammissibile. In particolare, tale intervento può essere considerato assimilabile al caso di trasferimento/ampliamento dell’attività in un capannone di recente acquisizione, in cui l’impresa ancora non opera. Si sottolinea che i consumi ex ante in Diagnosi Energetica dovranno essere stimati ipotizzando dei consumi standard di un edificio analogo con impianti simulati (DGR 1261/2022).
15 – D: Nell’ambito di un progetto di riqualificazione energetica rilevante di un edificio, attualmente non in uso, per il trasferimento e/o l’ampliamento dell’attività d’impresa, è ammissibile la spesa sostenuta per la realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile?
R: Nello specifico caso di riqualificazione energetica rilevante di un edificio per il trasferimento e/o l’ampliamento dell’attività d’impresa, sarà ritenuta ammissibile a finanziamento la sola quota parte di potenza rinnovabile, e dunque di investimento, addizionale rispetto agli obblighi minimi di legge vigenti, se previsti. All’interno della documentazione tecnica si dovrà fornire evidenza della quota minima di Legge e di quella addizionale che si intende installare, in termini di potenza dell’impianto a fonte rinnovabile e di costi associati.
16 – D: Nell’ambito della tipologia B. “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, sono ammissibili opere di realizzazione e adeguamento della connessione alla rete elettrica?
R: Per quanto concerne le opere di realizzazione e adeguamento della connessione alla rete elettrica (ad esempio la realizzazione di una cabina elettrica per il passaggio da bassa a media tensione), esse sono considerate funzionali agli impianti a fonte rinnovabile e, dunque, ammissibili a finanziamento. L’importo ammissibile di tali opere non potrà, in ogni caso, eccedere il 50% dell'importo per la realizzazione dell’impianto stesso. Si evidenzia che le spese sopradescritte, funzionali al progetto, si differenziano da quelle relative ad interventi accessori all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili (ad esempio il rifacimento della guaina di copertura o l’installazione di sistemi per l’accesso in sicurezza), per le quali il Fondo Energia prevede un limite massimo ammissibile pari al 20% dell’importo dell’investimento principale.
17 – D: La Diagnosi Energetica da allegare alla domanda di finanziamento può essere riferita a un anno qualsiasi, purché indicativo (per esempio anno 2022), oppure c'è un limite temporale oltre il quale la stessa non può essere considerata valida e, quindi, deve essere aggiornata?
R: In generale il Fondo Energia non definisce un limite temporale per la validità della Diagnosi Energetica a supporto del progetto per cui si richiede il finanziamento. Si evidenzia come sia comunque necessario, ai fini dell’ammissibilità degli interventi (efficienza energetica e/o impianti a fonte di energia rinnovabile), dimostrare che sussistano le medesime condizioni rappresentate nella Diagnosi Energetica. In fase di compilazione del modulo di domanda sarà necessario inserire una dichiarazione a conferma del fatto che i consumi attuali (ad esempio del 2025) sono confrontabili con quelli riportati in Diagnosi Energetica, sulla base dei quali sono stati proposti e analizzati gli interventi migliorativi. È possibile, comunque, che durante l’iter tecnico di valutazione possano essere richieste integrazioni, come ad esempio i dati di consumo relativi ad anni più recenti.
18 – D: Nel caso di trasferimento/ampliamento dell’attività d’impresa in un capannone esistente attualmente non in uso, nel quale si intende effettuare interventi di efficientamento energetico, come dovranno essere calcolati i consumi ex ante nella Diagnosi Energetica?
R: La Diagnosi Energetica dovrà riportare i consumi ex ante calcolati come somma dei consumi del processo produttivo e di quelli dell’edificio esistente ante intervento. In particolare:
· Per quanto concerne l’edificio esistente:
o se l’edificio è privo di impianti termici, ipotizzare uso standard di un edificio analogo con impianti simulati (DGR 1261/2022);
o se l’edificio è dotato di impianti termici, calcolare i consumi dell’edificio in base agli impianti esistenti (ipotizzare uso standard nel caso non si abbia disponibilità dei consumi).
· Per quanto concerne il processo produttivo, è necessario considerare i consumi energetici delle macchine/attrezzature esistenti e già in possesso dell’azienda.
19 – D: Nel caso di riqualificazione energetica di un edificio per il trasferimento e/o l’ampliamento dell’attività d’impresa è ammissibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio?
R: Nello specifico caso di riqualificazione energetica di un edificio per il trasferimento e/o l’ampliamento dell’attività d’impresa, sarà ritenuta ammissibile a finanziamento la sola quota parte di potenza dell’impianto fotovoltaico, e dunque di investimento, addizionale rispetto agli obblighi minimi di legge vigenti. All’interno della documentazione fornita si dovrà fornire evidenza della quota minima di Legge e di quella addizionale che si intende installare, in termini di potenza dell’impianto e di costi associati.
20 – D: Nell’ambito dell’installazione di un impianto fotovoltaico, è ammissibile anche la pannellatura della tettoia per il parcheggio?
R: Si conferma che, nell’ambito degli interventi di tipologia B - impianti a fonte rinnovabile per l’autoconsumo - risultano ammissibili a finanziamento sia le spese per l’installazione di moduli fotovoltaici su una tettoia già presente a copertura dei posti auto sia i costi per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica, compreso il costo dei materiali costituenti la struttura della pensilina stessa.
21 – D: Per quanto concerne la realizzazione di impianti fotovoltaici, il Fondo Energia prevede l’ammissibilità degli interventi di revamping di impianti esistenti solo se associati a repowering. Cosa si intende nel dettaglio per intervento di revamping e repowering?
R: I concetti di revamping e repowering di un impianto fotovoltaico citati nelle Linee Guida fanno riferimento a quanto segue:
· Revamping: sostituzione degli attuali moduli fotovoltaici con nuovi moduli più efficienti, mantenendo all’incirca la medesima potenza totale installata; la superficie totale occupata dai nuovi moduli fotovoltaici risulterà, ovviamente, inferiore a quella precedente l’intervento, in quanto i nuovi pannelli avranno una maggiore efficienza (densità di potenza);
· Repowering: l’installazione di potenza fotovoltaica addizionale a quella attuale, nelle aree liberate dai moduli fotovoltaici, a seguito dell’intervento di revamping, oppure su altre coperture disponibili.
22 – D: Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile la sostituzione dell’impianto di riscaldamento tradizionale (caldaia a gas) con l’installazione di una nuova caldaia più efficiente?
R: L’intervento non è ammissibile. Il Fondo Energia ammette interventi che consentano di aumentare l’efficienza energetica del sistema e, al contempo, di eliminare il consumo di combustibili fossili. Affinché l’intervento sia ammissibile, l’efficientamento energetico dell’impianto termico deve essere realizzato in un’ottica di progressiva elettrificazione dei consumi, prevedendo l’installazione di pompe di calore o sistemi ibridi.
23 – D: È ammissibile al Fondo Energia la spesa per la fornitura e posa in opera di una batteria di accumulo stand-alone?
R: La spesa per la batteria di accumulo, a prescindere dal fatto che l’impianto sia grid-connected o stand-alone, risulta ammissibile a finanziamento solo se presentata congiuntamente all’investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (o altro impianto a fonte rinnovabile) in autoconsumo. In tal caso i costi per la batteria di accumulo sono parte integrante delle spese per la realizzazione dell’impianto stesso.
24 – D: La realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra è ammissibile tra le spese finanziabili dal bando?
R: Si conferma l’ammissibilità tra le spese del bando degli impianti fotovoltaici a terra. Si ricorda, comunque, come sia obbligatorio rispettare il vincolo sulle tempistiche per la realizzazione dell’impianto definito nelle Linee Guida del Fondo Energia, ossia entro 12 mesi dalla concessione dell’agevolazione e comunque entro la data comunicata dal Gestore nel provvedimento di concessione (Accordo Operativo). Pertanto, nell’ottica di rispettare tali tempistiche, sarà necessario avviare anticipatamente la richiesta delle autorizzazioni necessarie, il cui iter potrebbe risultare molto più complesso di quello per un impianto fotovoltaico su edificio.
Si evidenzia che nel caso di impianto fotovoltaico realizzato a terra, in un campo di proprietà dell’azienda, adiacente al/agli edifici che utilizzeranno l’energia elettrica rinnovabile prodotta, si richiede di fornire il titolo di disponibilità del terreno, o, in alternativa, una dichiarazione del titolare dell’impresa che confermi tale disponibilità.
25 – D: Per quanto riguarda il completamento di un impianto fotovoltaico, i 12 mesi dalla concessione scadono alla data di collaudo oppure a quella di allacciamento alla rete?
R: In linea generale, per poter ritenere completato l’intervento, e nell’ottica di rispettare i 12 mesi dalla delibera dell’agevolazione, l’impianto dovrebbe essere allacciato alla rete. Tuttavia, poiché è noto che per fattori esterni - indipendenti dall’azienda che ha richiesto il finanziamento - è frequente un superamento di tale periodo a causa delle tempistiche dell’iter di allaccio, è possibile considerare un termine alternativo per determinare la conclusione dell’intervento. In particolare, può essere ritenuto completato l’intervento una volta conclusi i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico ed effettuato il collaudo funzionale dell’impianto stesso.
26 – D: A cosa fa riferimento la casistica descritta nelle Linee Guida “interventi di riqualificazione energetica di un capannone esistente recentemente acquisito, attualmente non in uso, per il trasferimento/ampliamento dell’attività d’impresa”?
In particolare, si richiedono i seguenti chiarimenti:
A. Cosa si intende per trasferimento dell’attività di impresa? Significa che la sede attualmente in uso deve cessare di esistere?
B. Cosa si intende per ampliamento dell’attività di impresa? È la riqualificazione di un capannone dove svolgere parte dell’attività?
C. Cosa significa “capannone esistente recentemente acquisito”? Se l’azienda ha già aperto una sede in visura da mesi ma non vi opera, è ammissibile?
D. Cosa significa “capannone esistente attualmente non in uso” e come si dimostra?
R: Il contenuto sopracitato fa riferimento alla seguente configurazione: un’impresa presenta domanda al Fondo Energia perché intende effettuare interventi di riqualificazione energetica in un immobile di sua proprietà, non utilizzato dall’impresa al momento della presentazione della domanda, per iniziare ad operare all’interno di esso, spostando una parte o l’intera l’attività, svolta attualmente in altro/i edifici, o, piuttosto, per ampliare l’attività. I requisiti che definiscono tale casistica sono i seguenti:
1. L’immobile è già esistente, non può essere di nuova costruzione;
2. L’impresa ha fatto domanda al Fondo Energia perché intende effettuare la riqualificazione energetica di tale immobile, attraverso interventi di efficientamento energetico;
3. L’impresa non ha consumi energetici associati all’immobile in oggetto, nella situazione ante interventi;
4. L’impresa è già proprietaria dell’immobile.
Inoltre, si chiariscono alcuni concetti:
· Per “attualmente non in uso” si fa riferimento al fatto che l’immobile, oggetto degli interventi, al momento della domanda di finanziamento non è utilizzato dall’impresa per le sue attività.
· Per “recente acquisizione” si fa riferimento al fatto che, se l’impresa possiede un immobile in cui non svolge alcuna attività, si presume esso sia nella disponibilità dell’impresa da non troppo tempo. Al momento della presentazione della domanda, l’immobile dovrebbe già essere indicato in visura camerale come unità locale sul territorio regionale, o, comunque, dovrà necessariamente esserlo entro la rendicontazione parziale.
· Per “trasferimento dell’attività di impresa” si intende quando l’impresa trasferisce l’intera attività (linee produttive, uffici, etc.) da un precedente immobile a quello oggetto degli interventi di efficientamento.
· Per “ampliamento dell’attività d’impresa” si intende quando, nell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento, l’impresa:
o o trasferisce parte dell’attività (linee produttive, uffici, etc.);
o o amplia l’attività, ad esempio realizzando nuovi uffici, implementando nuove attrezzature o nuove linee produttive, etc.
27 - D: È ammissibile a finanziamento un progetto che riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico in regime di autoconsumo diffuso, ovvero installato su terreno distante dalla sede operativa, ma la cui energia sarà sfruttata dalla sede operativa stessa?
R: Il progetto riguarda una configurazione CACER di tipo "AID – Autoconsumo Individuale a Distanza", incentivata dal GSE. Nel progetto descritto l'impianto fotovoltaico non è fisicamente connesso all'edificio che dovrebbe autoconsumare l’energia elettrica prodotta; l'autoconsumo avviene in modalità "virtuale" tramite l'utilizzo della rete di distribuzione nazionale. Tale intervento non risulta ammissibile a finanziamento; infatti, il Fondo Energia prevede che l’autoconsumo avvenga attraverso una connessione fisica tra l’impianto fotovoltaico e l’edificio che utilizzerà l’energia elettrica rinnovabile prodotta. Tale requisito resta valido anche per gli impianti realizzati su pensiline o sulla copertura di un edificio non destinato ad autoconsumare direttamente l’energia prodotta.
Si precisa che la volontà di includere un impianto fotovoltaico in una configurazione di Autoconsumo a Distanza (AID) non esclude la possibilità di fare domanda di finanziamento al Fondo Energia per la realizzazione dell’impianto stesso. Tuttavia, è necessario che tale impianto sia connesso fisicamente a un edificio, per l'autoconsumo diretto, mentre le eccedenze immesse in rete potranno essere valorizzate attraverso l'autoconsumo virtuale di un secondo edificio.
FAQ SULLA NORMATIVA DNSH agg.to 13/3/25
D. Nel caso di un’impresa che, in fase di domanda, abbia considerato le proprie spese come NON rientranti nei casi di esclusione ex ante, selezionando l’opzione “DICHIARA che le spese del progetto NON interferiscono con uno degli obiettivi ambientali di riferimento per il Fondo”. In fase di rendicontazione finale, potrà limitarsi a selezionare e SOLO l’opzione 8.0 della DSAN sul DNSH e allegare la Relazione DNSH.
R. Sì, si può scegliere di compilare la relazione dnsh per tutto il progetto che va ben argomentato. Se avesse certificazione ambientale anche solo qualche per qualche spesa si consiglia di presentarla. Andrà in ogni caso compilata la tabella degli indicatori
D: La compilazione delle tabelle in Excel relative ai tre obiettivi ambientali è obbligatoria per TUTTE le imprese, indipendentemente da quale sia la casistica in cui ricadono?
R: Sì, la compilazione della tabella è obbligatoria per tutte le imprese, può darsi però che qualche indicatore non sia pertinente con il progetto finanziato e quindi non va compilato (ad esempio la superficie permeabilizzata o i rifiuti da demolizione e costruzione)
• Un’impresa il cui progetto è l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio, potrà limitarsi a compilare (sia sulla Relazione DNSH che sulle tabelle Excel) SOLO la parte relativa all’ Ob.1- Mitigazione dei cambiamenti climatici?
R: Sì, se non ha prodotto rifiuti rilevanti come ad esempio la dismissione di un precedente impianto fotovoltaico o caldaie.
D: Il progetto dell’impresa è consistito in opere murarie di sistemazione del lastrico solare con conseguente installazione di un impianto fotovoltaico, potrà ugualmente limitarsi a compilare (sia sulla Relazione DNSH che sulle tabelle Excel) SOLO la parte relativa all’ Ob.1- Mitigazione dei cambiamenti climatici?
R: No, in questo caso ha sicuramente prodotto rifiuti da demolizione e costruzione e quindi li deve quantificare (anche attraverso una stima)
•D: La compilazione delle tabelle in Excel relative ai tre obiettivi ambientali è obbligatoria per TUTTE le imprese, indipendentemente da quale sia la casistica in cui ricadono? (Casi 1.0, 2.0, 3.0 ecc… della DSAN sul DNSH)
R: NO, l'obiettivo 1 è obbligatorio per tutti mentre l'obiettivo 2 e 4 vanno compilati in base alla natura del progetto per cui si è ricevuto finanziamento
D:Un’impresa il cui progetto è consistito semplicemente nell’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio, potrà limitarsi a compilare (sia sulla Relazione DNSH che sulle tabelle Excel) SOLO la parte relativa all’ Ob.1- Mitigazione dei cambiamenti climatici?
R: Sì, se non c'è stata riqualificazione del tetto e se non si sono rimosse parti del tetto (nel qual caso occorre indicare i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti). Si devono inoltre indicare i rifiuti "non CER 17" se si sono prodotte quantità rilevanti di imballaggi
D: Se il progetto dell’impresa è consistito in opere murarie di sistemazione del lastrico solare con conseguente installazione di un impianto fotovoltaico, potrà ugualmente limitarsi a compilare (sia sulla Relazione DNSH che sulle tabelle Excel) SOLO la parte relativa all’ Ob.1- Mitigazione dei cambiamenti climatici?
R: No, deve compilare almeno anche l'obiettivo 4 in relazione alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Si deve inoltre indicare gli ulteriori rifiuti prodotti ( "non CER 17" ) se si sono prodotte quantità rilevanti di imballaggi
FAQ SULLA CUMULABILITA'
D. È possibile cumulare il credito d’imposta (Transizione 5.0) con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?
R. L’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).(fonte Faq Mimit) A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 75%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 25% dei costi pubblicato il 12/3/25
D: posto che il bando, nella sezione “Regime di aiuto” prevede “… è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa agevolate dal fondo energia, con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese …” si chiede conferma che l’agevolazione in oggetto sia cumulabile, per le stesse spese ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni 5.0 disciplinato dall’art. 38 del decreto-legge 19/2024 e s.m.i. , che di per sé non è classificabile come “aiuto di stato” ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento, è finanziato con risorse del PNRR, risulta cumulabile con il fondo energia?
R. è cumulabile, come previsto dal punto 8.6 delle faq di industria 5.0 del 10 aprile. Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare. pubblicato il 12/3/25
D: il bando, nella sezione “Regime di aiuto” prevede “… i suddetti aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di stato, o ai sensi di un regolamento “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla commissione …”, si chiede se l’agevolazione in oggetto sia cumulabile, per le stesse spese ammissibili con il bando “Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori” gestito dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
R: il bando del GSE prevede due sistemi di incentivazione; a) la tariffa incentivante le cui regole di cumulo sono esplicitate al paragrafo 1.2.1.6 del documento di cui al link seguente e b) i contributi del PNRR per progetti ubicati nei Comuni con meno di 5.000 abitanti le cui regole di cumulo sono esplicitate al paragrafo 1.5 del documento di cui al link seguente https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/ALLEGATO%201%20Regole%20Operative%20CACER.pdf Dato che il fondo energia è finanziato dall'UE (FESR) e i contributi PNRR del bando GSE sono anch'essi finanziati dalla UE allora per la regola del doppio finanziamento non possono esservi due contributi sullo stesso giustificativo di spesa. Dato che le spese oggetto del finanziamento da parte del fondo energia sono oggetto di rendicontazione e di apposizione del cup, allora per dette spese il cumulo non è consentito. pubblicato il 12/3/25
D) E' ammissibile il cumulo delle risorse erogate tramite il Fondo Energia (risorse FESR) con la Tariffa incentivante CACER di cui al D.M. MASE n. 414/23
Sì, gli impianti finanziati con le risorse del Fondo Energia possono accedere alla Tariffa incentivante per le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile di cui al D.M. MASE n. 414/23 (contributo in conto esercizio) a condizione che la percentuale equivalente di finanziamento ricevuto ascrivibile a titolo di contributo a fondo perduto non sia di intensità superiore al 40%, secondo quanto previsto dall’Allegato 1, paragrafo 3 “Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale” del D.M. MASE n. 414/23 e dal paragrafo 1.2.1.6 – “Cumulabilità della tariffa incentivante” del DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (c.d. Regole Operative CACER GSE).
A tal fine, sarà pertanto necessario determinare l’ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) ai fini del calcolo della percentuale ascrivibile a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le linee guida fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Di seguito alcuni link a pagine web utili:
- Link pagina Commissione Europea per aggiornamento tassi di interesse di riferimento
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en?prefLang=it&etrans=it;
- Link pagine MiMIT per aggiornamento parametri di calcolo ESL
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative/
https://www.fondidigaranzia.it/archivio/news/;
- Link al D.M. MASE n. 414/23
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/decreto-cer-pdf
- Link al “DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”
https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/documenti
D. E' ammissibile il cumulo delle risorse erogate tramite il Fondo Energia (risorse FESR) con le risorse erogate dal Bando regionale FESR “Pr Fesr 2021-2027, priorità 2, azione 2.2.3 - Contributi per le Comunità energetiche rinnovabili”
R. Uno stesso impianto non può al contempo essere finanziato con risorse a valere sia sul Fondo Energia che sul Bando regionale FESR “Pr Fesr 2021-2027, priorità 2, azione 2.2.3 - Contributi per le Comunità energetiche rinnovabili” relativamente ai medesimi costi ammissibili, come previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.
Si ricorda inoltre che i contributi a fondo perduto previsti dal Bando regionale FESR “Pr Fesr 2021-2027, priorità 2, azione 2.2.3 - Contributi per le Comunità energetiche rinnovabili” possono essere cumulati con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di stato.
Infine, come esplicitato nella FAQ “Cumulabilità delle risorse erogate tramite il Fondo Energia (risorse FESR) con la Tariffa incentivante CACER di cui al D.M. MASE n. 414/23”, gli impianti a fonti rinnovabili potranno accedere alla Tariffa incentivante CACER di cui al D.M. MASE n. 414/23 solo nel caso in cui abbiano ricevuto un contributo a fondo perduto di intensità non superiore al 40%.