FAQ
1. D: Le aziende immobiliari possono fare richiesta di agevolazione per progetti ad immobili da locare a terzi?
R: Un intervento con queste caratteristiche è ammissibile unicamente se ricade nel seguente caso:
L’impresa immobiliare intende realizzare un intervento su un edificio di proprietà e, per questo intervento, richiede il finanziamento nell’ambito del Fondo Energia. L’impresa immobiliare opera, ad esempio, in qualità di locatrice dell’immobile. All’interno dell’edificio opera un’altra impresa, che agisce quale locataria dell’immobile, non coinvolta nella domanda di finanziamento, ma che presenta in visura camerale quell’immobile come sede o unità locale. In questo caso l’immobile non appare in visura camerale come sede o unità locale dell’impresa richiedente e locatrice, quanto dell’impresa locataria.
La domanda è comunque ritenuta ammissibile se:
1. L’impresa immobiliare locatrice è intestataria delle utenze energetiche;
2. Nel contratto di locazione (o analogo contratto di disponibilità dell’immobile), è previsto che il canone pagato dall’impresa locataria, sia comprensivo dell’importo delle spese energetiche.
2. D: Gli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli immobili, sono ammissibili anche qualora l’immobile non risulti di proprietà della ditta richiedente bensì in leasing?
R: L’intervento è ammissibile se l’impresa richiedente è intestataria delle utenze energetiche interessate all’intervento.
3. D: L'obbligo della presentazione della diagnosi energetica sussiste anche per le aziende certificate ISO 50001?
R: Nel caso esposto è possibile procedere presentando in fase di domanda la seguente documentazione: 1) attestato di certificazione ISO 50001 in corso di validità e valido almeno per il periodo previsto per la realizzazione dell'intervento; 2) piano di miglioramento del sistema di gestione che comprenda anche gli interventi per i quale si effettua la domanda di finanziamento nell’ambito del Fondo Energia. All’interno del piano di miglioramento, gli interventi devono essere descritti e quantificati mediante:
• Stima dell’investimento;
• Risparmio energetico e flusso di cassa attesi;
• Indicazione dei tempi di ritorno o altro indicatore di redditività economico-finanziaria;
• Ipotesi di calcolo assunte.
4. D: È ammissibile la spesa sostenuta per la rimozione dell’amianto nel caso di rifacimento della copertura di un immobile?
R: La spesa risulta ammissibile limitatamente alla superficie interessata ad un intervento di efficientamento energetico e/o installazione di un impianto fotovoltaico.
A. Se la spesa si configura come accessoria di un intervento di efficientamento energetico (nel caso di installazione di una nuova copertura coibentata delimitante un ambiente riscaldato), è ammissibile per la sola superficie interessata dall’installazione della coibentazione. In tal caso l’intervento ricade nella tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”. Nel caso in cui l’edificio non sia riscaldato, la spesa è ammissibile solo se abbinata ad un intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, per la sola superficie interessata dall’installazione dei moduli fotovoltaici. In questo caso l’intervento rientra come spesa accessoria nella tipologia B – “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”.
B. Se la spesa si configura come propedeutica all’installazione di un impianto fotovoltaico in autoconsumo, la spesa è ammissibile per la sola superficie interessata dall’installazione dei moduli fotovoltaici,
Si precisa che, nel caso in cui il rifacimento della copertura non si configuri come intervento di efficientamento energetico, le spese per tale intervento potranno essere ammesse a finanziamento solo per l’importo rientrante nel limite del 20%, definito dalle Linee Guida, per gli interventi accessori all’installazione di impianti a fonti rinnovabili per l’autoconsumo.
5. Per quanto concerne gli interventi di smaltimento amianto e rifacimento coperture, quale documentazione tecnica deve essere allegata alla domanda di contributo?
R: La documentazione tecnica dipende dalla tipologia di intervento di rifacimento della copertura, e in particolare:
A. Se l’intervento di rifacimento della copertura si configura come intervento di efficienza energetica (è prevista, cioè, la realizzazione di una copertura coibentata), è necessario che esso sia contenuto e caratterizzato - da un punto di vista tecnico ed economico - all’interno di una Diagnosi Energetica.
B. Se l’intervento di rifacimento della copertura non si configura come intervento di efficienza energetica (non è prevista, cioè, la realizzazione di una copertura coibentata), esso è ammissibile solo come spesa accessoria alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, e non come intervento a sé stante. In questo caso, la spesa ammissibile per il rifacimento della copertura dovrà essere circoscritta alla sola superficie interessata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, fermo restando il limite del 20% di spesa definito dalle Linee Guida per gli interventi accessori all’installazione dell’impianto, come riportato al precedente punto 4.
6. Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile la spesa sostenuta per lavori di costruzione in un nuovo edificio o di ampliamento dell’immobile dove l’impresa richiedente svolge la propria attività?
R: Per quanto concerne la tipologia A, non sono ammessi interventi effettuati su un edificio in costruzione, sia che venga realizzato in un’area non precedentemente edificata sia che la costruzione segua una demolizione, né su un ampliamento di un edificio esistente attualmente utilizzato. La non ammissibilità riguarda anche interventi su edifici al grezzo, ossia completi solo per la parte strutturale (ad esempio: fondamenta, muri portanti, tetto, struttura in cemento armato). Gli unici interventi ammissibili a finanziamento del Fondo Energia sono quelli che interessano l’installazione di impianti a energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, quindi di tipologia B. Si veda il punto seguente per ulteriori dettagli.
7. Nell’ambito della tipologia B. “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, è ammissibile la spesa sostenuta per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili su un nuovo edificio o su un ampliamento dell’immobile dove l’impresa richiedente svolge la propria attività?
R: In tali casi gli interventi di installazione di impianti a energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo sono ammissibili unicamente per la sola quota di potenza addizionale a quella minima prevista per Legge. All’interno della documentazione fornita si dovrà fornire evidenza della quota minima di Legge e quella addizionale che si intende installare in termini di potenza dell’impianto e di costi associati. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, ad esempio, l’investimento per cui può essere richiesto il finanziamento è quello relativo alla differenza tra la potenza di progetto e quella minima installabile come obbligo di legge.
8. Nell’ambito della tipologia di intervento B “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, è ammissibile l’implementazione di un impianto fotovoltaico già esistente per portarlo ad autoconsumo?
R: Non è ammissibile l’implementazione di un impianto fotovoltaico già esistente per portarlo ad autoconsumo. Il Fondo Energia finanzia impianti fotovoltaici di nuova installazione, compresi interventi di repowering e revamping (se associato al repowering). Sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria di impianti esistenti.
9. Nell’ambito della tipologia di intervento B. “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, è ammissibile l’investimento per un impianto a biogas? Il beneficiario può cumulare anche la tariffazione incentivante da parte del GSE?
R: Il Fondo Energia finanzia la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui rientrano anche gli impianti a biogas, se realizzati per l’autoconsumo. Per quanto concerne la produzione di energia elettrica, l’autoconsumo dovrà avvenire in modalità diretta mediante impianti a fonte rinnovabile nei quali l’energia elettrica non viene immessa immediatamente nella rete di distribuzione o trasmissione, ma viene prioritariamente e direttamente utilizzata nel luogo di produzione, a servizio dei consumi elettrici dell’impresa. Non sono in alcun caso ammissibili impianti nei quali l’autoconsumo è limitato ai soli servizi ausiliari e di centrale a servizio dell’impianto stesso.
La tariffazione incentivante da parte del GSE è compatibile con il finanziamento del Fondo Energia. In relazione alle condizioni di cumulabilità, si rimanda alle Linee Guida.
10. D: Sono ammissibili interventi volti all'installazione di impianti di Cogenerazione o Trigenerazione?
R: Tali progetti sono ammissibili unicamente se gli impianti sono “ad Alto Rendimento”. Nella documentazione tecnica è necessario inserire il calcolo del valore atteso del risparmio di energia primaria (PES) – come da requisiti della normativa vigente - a riprova della configurazione “ad Alto Rendimento”. Si precisa che gli impianti di Cogenerazione e Trigenerazione devono essere considerati tra gli interventi di tipologia B – “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”.
11. D: Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile la sostituzione di un impianto di riscaldamento tradizionale (caldaia a gas) con un impianto a pompa di calore, da utilizzare sia per il riscaldamento che per il raffrescamento?
R: Tendenzialmente l’intervento è ammissibile, in quanto consente di aumentare l’efficienza energetica del sistema in ottica elettrificazione. Se nella configurazione ex ante non era presente il raffrescamento, l’integrazione dell’impianto a pompa di calore porterà ad un incremento dei consumi elettrici ex post, ma anche ad un maggiore comfort termico. Si sottolinea che, al fine di valutare il risparmio di energia primaria, nell’analisi di tale intervento migliorativo in Diagnosi Energetica il calcolo dei consumi ex post dovrà tenere conto sia dei consumi elettrici stimati per il riscaldamento, sia di quelli per il raffrescamento.
12. D: Un’azienda prevede di effettuare la sostituzione dell’attuale impianto di riscaldamento (caldaia) con l’installazione di un sistema a pompa di calore, che sarà a servizio sia degli ambienti esistenti sia di nuovi ambienti, che verranno realizzati attraverso un ampliamento dell’edificio. Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile l’intero progetto?
R: Come riportato nelle Linee Guida del Fondo Energia, le spese relative ad un ampliamento non possono essere considerate ammissibili a finanziamento. Pertanto, si configurano due diversi scenari:
1. Nel caso in cui si preveda l’installazione di due impianti a pompa di calore separati, uno a servizio degli ambienti esistenti e l’altro dedicato all’ampliamento, le spese ammissibili a finanziamento risulteranno unicamente quelle riconducibili all’impianto a servizio di primi.
2. Nel caso in cui si preveda di installare un unico impianto a pompa di calore a servizio di entrambi gli ambienti, si dovrà rimodulare l’investimento totale sulla base della superficie riscaldata, esplicitando già in domanda tale suddivisione. Sarà ammissibile a finanziamento unicamente la parte di investimento relativa alla superficie afferente agli ambienti esistenti.
13. D: Nell’ambito della tipologia di intervento B. “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, è ammissibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico su nuove tettoie a copertura dei posti auto di un parcheggio aziendale? In caso affermativo, è ammissibile solo l’investimento per l’impianto fotovoltaico o anche quello relativo alle tettoie?
R: L’intervento di installazione di fotovoltaico su tettoie a copertura dei posti auto è ammissibile, purché l’impianto risponda ai requisiti definiti dalle Linee Guida del Fondo Energia.
Per quanto concerne l’investimento per la realizzazione delle tettoie, tale spesa può essere considerata interamente ammissibile a finanziamento se tali strutture sono assimilabili a pensiline fotovoltaiche, pensate con il duplice fine di proteggere le autovetture e produrre energia rinnovabile. Diversamente, sarà necessario valutare il singolo caso per l’ammissibilità di parte o della totalità della spesa delle nuove tettoie.
14. D: Nell’ambito della tipologia A - “Efficientamento energetico delle imprese”, è ammissibile l’installazione di un impianto a pompa di calore nel proprio capannone, se attualmente non è riscaldato?
R: L’intervento di installazione di un impianto a pompa di calore, per riscaldare ambienti in precedenza non riscaldati, è ammissibile. In particolare, tale intervento può essere considerato assimilabile al caso di trasferimento/ampliamento dell’attività in un capannone di recente acquisizione, in cui l’impresa ancora non opera.
Si sottolinea che i consumi ex ante in Diagnosi Energetica dovranno essere stimati ipotizzando dei consumi standard di un edificio analogo con impianti simulati (DGR 1261/2022).
15. D: Nell’ambito di un progetto di riqualificazione energetica rilevante di un edificio, attualmente non in uso, per il trasferimento e/o l’ampliamento dell’attività d’impresa, è ammissibile la spesa sostenuta per la realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile?
R: Nello specifico caso di riqualificazione energetica rilevante di un edificio per il trasferimento e/o l’ampliamento dell’attività d’impresa, sarà ritenuta ammissibile a finanziamento la sola quota parte di potenza rinnovabile, e dunque di investimento, addizionale rispetto agli obblighi minimi di legge vigenti, se previsti. All’interno della documentazione tecnica si dovrà fornire evidenza della quota minima di Legge e di quella addizionale che si intende installare, in termini di potenza dell’impianto a fonte rinnovabile e di costi associati.
16. D: Nell’ambito della tipologia B. “Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo”, sono ammissibili opere di realizzazione e adeguamento della connessione alla rete elettrica?
R: Per quanto concerne le opere di realizzazione e adeguamento della connessione alla rete elettrica (ad esempio la realizzazione di una cabina elettrica per il passaggio da bassa a media tensione), esse sono considerate funzionali agli impianti a fonte rinnovabile e, dunque, ammissibili a finanziamento. L’importo ammissibile di tali opere non potrà, in ogni caso, eccedere il 50% dell'importo per la realizzazione dell’impianto stesso.
Si evidenzia che le spese sopradescritte, funzionali al progetto, si differenziano da quelle relative ad interventi accessori all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili (ad esempio il rifacimento della guaina di copertura o l’installazione di sistemi per l’accesso in sicurezza), per le quali il Fondo Energia prevede un limite massimo ammissibile pari al 20% dell’importo dell’investimento principale.
17 D In caso di Realizzazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, la Diagnosi Energetica da allegare alla domanda può essere riferita a un anno qualsiasi, purché indicativo (per esempio anno 2022), oppure c'è un limite temporale oltre il quale la stessa non può essere considerata valida e quindi deve essere aggiornata?
R: In generale il Fondo Energia non definisce un limite temporale per la validità della Diagnosi Energetica a supporto del progetto per cui si richiede il finanziamento. Si evidenzia come sia comunque necessario, ai fini dell’ammissibilità degli interventi (efficienza energetica e/o impianti a fonte di energia rinnovabile), dimostrare che sussistano le medesime condizioni rappresentate nella Diagnosi Energetica. Per quanto concerne la presente questione, che riguarda un impianto fotovoltaico in autoconsumo, in fase di compilazione del modulo di domanda sarà necessario inserire una dichiarazione a conferma del fatto che i consumi elettrici attuali (ad esempio del 2024) sono confrontabili con quelli riportati in Diagnosi Energetica, sulla base dei quali è stato dimensionato l’impianto fotovoltaico in oggetto. È possibile, comunque, che durante l’iter tecnico di valutazione possano essere richiesti come integrazione dei dati di consumo di energia elettrica relativi ad anni più recenti. (pubblicato il 18/3/25)
18 D: Nell’ambito dell’installazione di un impianto fotovoltaico, è ammissibile anche la pannellatura della tettoia per il parcheggio?
R: Si conferma che, nell’ambito degli interventi di tipologia B – impianti a fonte rinnovabile per l’autoconsumo, risultano ammissibili a finanziamento sia le spese per l’installazione di moduli fotovoltaici su una tettoia già presente a copertura dei posti auto sia i costi per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica, compreso il costo dei materiali costituenti la struttura della pensilina stessa. (pubblicato il 18/3/25)
19. D le Linee Guida per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, rende ammissibili interventi di repowering di impianti esistenti ma solo se associati a repowering."Cosa si intende nel dettaglio per intervento di repowering e revamping?
R.Per quanto concerne i concetti di revamping e repowering di un impianto fotovoltaico, a cui si fa riferimento nelle Linee Guida, si intendono i seguenti interventi:
• Revamping: la sostituzione degli attuali moduli fotovoltaici con nuovi moduli più efficienti, mantenendo all’incirca la medesima potenza totale installata; si evidenzia che la superficie totale occupata dai nuovi moduli fotovoltaici risulterà, ovviamente, inferiore a quella precedente l’intervento, in quanto i nuovi pannelli avranno una maggiore efficienza (densità di potenza);
• Repowering: l’installazione di potenza fotovoltaica addizionale a quella attuale, nelle aree liberate dai moduli fotovoltaici, a seguito dell’intervento di revamping, oppure su altre coperture disponibili. (pubblicato il 24/3/25)
FAQ SULLA NORMATIVA DNSH agg.to 13/3/25
D. Nel caso di un’impresa che, in fase di domanda, abbia considerato le proprie spese come NON rientranti nei casi di esclusione ex ante, selezionando l’opzione “DICHIARA che le spese del progetto NON interferiscono con uno degli obiettivi ambientali di riferimento per il Fondo”. In fase di rendicontazione finale, potrà limitarsi a selezionare e SOLO l’opzione 8.0 della DSAN sul DNSH e allegare la Relazione DNSH.
R. Sì, si può scegliere di compilare la relazione dnsh per tutto il progetto che va ben argomentato. Se avesse certificazione ambientale anche solo qualche per qualche spesa si consiglia di presentarla. Andrà in ogni caso compilata la tabella degli indicatori
D: La compilazione delle tabelle in Excel relative ai tre obiettivi ambientali è obbligatoria per TUTTE le imprese, indipendentemente da quale sia la casistica in cui ricadono?
R: Sì, la compilazione della tabella è obbligatoria per tutte le imprese, può darsi però che qualche indicatore non sia pertinente con il progetto finanziato e quindi non va compilato (ad esempio la superficie permeabilizzata o i rifiuti da demolizione e costruzione)
• Un’impresa il cui progetto è l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio, potrà limitarsi a compilare (sia sulla Relazione DNSH che sulle tabelle Excel) SOLO la parte relativa all’ Ob.1- Mitigazione dei cambiamenti climatici?
R: Sì, se non ha prodotto rifiuti rilevanti come ad esempio la dismissione di un precedente impianto fotovoltaico o caldaie.
D: Il progetto dell’impresa è consistito in opere murarie di sistemazione del lastrico solare con conseguente installazione di un impianto fotovoltaico, potrà ugualmente limitarsi a compilare (sia sulla Relazione DNSH che sulle tabelle Excel) SOLO la parte relativa all’ Ob.1- Mitigazione dei cambiamenti climatici?
R: No, in questo caso ha sicuramente prodotto rifiuti da demolizione e costruzione e quindi li deve quantificare (anche attraverso una stima)
•D: La compilazione delle tabelle in Excel relative ai tre obiettivi ambientali è obbligatoria per TUTTE le imprese, indipendentemente da quale sia la casistica in cui ricadono? (Casi 1.0, 2.0, 3.0 ecc… della DSAN sul DNSH)
R: NO, l'obiettivo 1 è obbligatorio per tutti mentre l'obiettivo 2 e 4 vanno compilati in base alla natura del progetto per cui si è ricevuto finanziamento
D:Un’impresa il cui progetto è consistito semplicemente nell’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio, potrà limitarsi a compilare (sia sulla Relazione DNSH che sulle tabelle Excel) SOLO la parte relativa all’ Ob.1- Mitigazione dei cambiamenti climatici?
R: Sì, se non c'è stata riqualificazione del tetto e se non si sono rimosse parti del tetto (nel qual caso occorre indicare i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti). Si devono inoltre indicare i rifiuti "non CER 17" se si sono prodotte quantità rilevanti di imballaggi
D: Se il progetto dell’impresa è consistito in opere murarie di sistemazione del lastrico solare con conseguente installazione di un impianto fotovoltaico, potrà ugualmente limitarsi a compilare (sia sulla Relazione DNSH che sulle tabelle Excel) SOLO la parte relativa all’ Ob.1- Mitigazione dei cambiamenti climatici?
R: No, deve compilare almeno anche l'obiettivo 4 in relazione alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Si deve inoltre indicare gli ulteriori rifiuti prodotti ( "non CER 17" ) se si sono prodotte quantità rilevanti di imballaggi
FAQ SULLA CUMULABILITA'
D. È possibile cumulare il credito d’imposta (Transizione 5.0) con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?
R. L’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR - MISURA M2C1 I2.2).(fonte Faq Mimit) A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 75%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 25% dei costi pubblicato il 12/3/25
D: posto che il bando, nella sezione “Regime di aiuto” prevede “… è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa agevolate dal fondo energia, con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese …” si chiede conferma che l’agevolazione in oggetto sia cumulabile, per le stesse spese ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni 5.0 disciplinato dall’art. 38 del decreto-legge 19/2024 e s.m.i. , che di per sé non è classificabile come “aiuto di stato” ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento, è finanziato con risorse del PNRR, risulta cumulabile con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e nei limiti del costo sostenuto?
R. A questo quesito sarà data risposta in seguito alle risposte alle domande formulate al MEF dal coordinamento tecnico Aiuti di Stato della Commissione AEI della Conferenza delle Regioni (agg.to 26/2/25)
D: il bando, nella sezione “Regime di aiuto” prevede “… i suddetti aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di stato, o ai sensi di un regolamento “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla commissione …”, si chiede se l’agevolazione in oggetto sia cumulabile, per le stesse spese ammissibili con il bando “Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori” gestito dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
R: il bando del GSE prevede due sistemi di incentivazione; a) la tariffa incentivante le cui regole di cumulo sono esplicitate al paragrafo 1.2.1.6 del documento di cui al link seguente e b) i contributi del PNRR per progetti ubicati nei Comuni con meno di 5.000 abitanti le cui regole di cumulo sono esplicitate al paragrafo 1.5 del documento di cui al link seguente https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/ALLEGATO%201%20Regole%20Operative%20CACER.pdf Dato che il fondo energia è finanziato dall'UE (FESR) e i contributi PNRR del bando GSE sono anch'essi finanziati dalla UE allora per la regola del doppio finanziamento non possono esservi due contributi sullo stesso giustificativo di spesa. Dato che le spese oggetto del finanziamento da parte del fondo energia sono oggetto di rendicontazione e di apposizione del cup, allora per dette spese il cumulo non è consentito. (agg.to 26/02/25)