Regime di aiuto

La quota di finanziamento con provvista pubblica, a tasso zero e il contributo a fondo perduto originano agevolazioni pubbliche per l’impresa beneficiaria, che saranno concessi, sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente e compatibilmente con i vincoli regolamentari ai sensi e nel rispetto di quanto previsto agli articoli di seguito indicati.

per il finanziamento:

◦ dal regolamento ue n. 2023/2831 “nuovo regolamento de minimis”;
oppure dal regolamento ue 651/2014 come modificato dal regolamento (ue) 2023/1315 ai sensi de:
◦ l’articolo 36 in riferimento agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione;
◦ l’articolo 38 in riferimento agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici;
◦ l’articolo 38bis in riferimento agli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici;
◦ l’articolo 38ter in riferimento agli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico;
◦ l’articolo 41 in riferimento agli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento; 
◦ l’articolo 46 in riferimento agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico
◦ l’articolo 47 in riferimento agli investimenti per progetti di economia circolare. 

per il contributo alla spesa: 
◦ dal regolamento ue n. 2023/2831 “nuovo regolamento de minimis”;
oppure
◦ dall’articolo 18 del regolamento ue 651/2014 come modificato dal regolamento (ue) 2023/1315 in riferimento ai servizi di consulenza.

per quanto riguarda il regime di aiuto applicabile ai finanziamenti delle pratiche presentate da E.S.Co. l’aiuto può sempre essere concesso alla E.S.Co. ai sensi del regolamento ue n. 2023/2831 “nuovo regolamento de minimis”; mentre può essere concesso ai sensi dell’articolo 38ter del regolamento ue 651/2014 a condizione tassativa che i beni e gli impianti necessari alla realizzazione di investimenti realizzati tramite il finanziamento agevolato, siano e rimangano nello stato patrimoniale della E.S.Co. per la durata del periodo contrattuale stabilito fra la E.S.Co. e l’impresa beneficiaria dell’intervento a fini energetici.

nel caso di contratti di rendimento energetico con la modalità “guaranteed saving” (ove la proprietà dei beni acquistati tramite il finanziamento è dell’impresa destinataria degli interventi) il beneficiario rimane l’impresa destinataria degli interventi, che pertanto dovrà sostenerne la spesa, e questi ultimi che devono rientrare nell’ambito di applicazione degli articoli 38, 38bis, 41, 46.

si sottolinea che la combinazione di sostegno fornito attraverso sovvenzione e finanziamento riguardo alla stessa spesa ammissibile, può avvenire purché la somma delle forme di sostegno combinate (relativi esl) non superi l’importo totale della voce di spesa considerata.

i suddetti aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di stato, o ai sensi di un regolamento “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla commissione. 

salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa agevolate dal fondo energia, con agevolazioni fiscali non costituenti aiuti di stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese. 
le agevolazioni insite nell’intervento del fondo multiscopo sono concesse in regime “de minimis” ai sensi del regolamento ue n. 2023/2831 e/o ai sensi del regolamento ue n. 651/2014, secondo il regime istituito con determina dirigenziale n. 26159/2023 della Regione Emilia-Romagna.