Regime di aiuto

La quota di finanziamento con provvista pubblica, a tasso zero e il contributo a fondo perduto originano agevolazioni pubbliche per l’impresa beneficiaria, che saranno concessi, sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente e compatibilmente con i vincoli regolamentari ai sensi e nel rispetto di quanto previsto agli articoli di seguito indicati.

Per il finanziamento

  • dal regolamento UE 1407/2013 “de minimis”

oppure

  • dall’articolo 38 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli interventi volti al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica
  • dall’articolo 40 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
  • dall’articolo 41 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • dall’articolo 46 del Regolamento UE 651/2014 in riferimenti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

Per il contributo alla spesa

  • dal Regolamento UE 1407/2013 (100% della spesa ammissibile)

oppure

  • dall’articolo 18 del Regolamento UE 651/2014 in riferimento ai servizi di consulenza, (max 50% della spesa ammissibile))

L’importo dell’equivalente sovvenzione lorda (ESL) relativa al contributo viene comunicato all’impresa beneficiaria da parte del Gestore e viene calcolato:

sul finanziamento, quale differenza tra il tasso di interesse praticato sul mercato (pari al tasso di riferimento in vigore fissato dalla Commissione Europea) e l’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa stessa.

Sul contributo alla spesa corrisponde all’importo concesso ed erogato.

I suddetti aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e/o con altri aiuti di Stato, o in regime “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al predetto regolamento.